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CONSIGLIO DEI GIOVANI

CONSIGLIO DEI GIOVANI

Consiglio dei Giovani

Un Consiglio comunale o intercomunale dei Giovani è un organo di rappresentanza che viene eletto a suffragio universale da tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, residenti o domiciliati nel territorio comunale.
Potranno candidarsi alle elezioni del Consiglio dei Giovani ragazze e ragazzi fra i 15 e i 25 anni di età. Gli eletti resteranno in carica per due o tre anni, in base al regolamento adottato dai Comuni.

I Consigli dei Giovani sono, dunque, organismi di rappresentanza democratica di tutti i giovani residenti nel territorio di riferimento, con funzioni consultive di natura preventiva e obbligatoria su tutti gli atti amministrativi, varati dal Comune, che riguardano i giovani. Il Comune, quindi, non potrà deliberare in materia di politiche giovanili senza prima aver consultato formalmente il Consiglio dei Giovani.
Il Consiglio dei Giovani è tenuto a mettere in atto delle iniziative autonome per promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica del Comune; per informare i giovani sulle attività dell'ente locale e su quanto li riguarda da vicino (come per esempio i programmi comunitari per la gioventù); per elaborare progetti a livello locale, nazionale ed europeo in maniera autonoma o in collaborazione con associazioni, altri enti e organismi.

La promozione sul territorio regionale dei Consigli dei Giovani, prevista dalla legge regionale n. 20 del 2007, risponde a due distinte finalità:

  • rafforzare il coinvolgimento dei giovani nella vita politica locale;
  • incoraggiare, anche mediante la adesione ad alcuni programmi europei, la diffusione di buone prassi in materia di partecipazione alla vita politica locale, e la realizzazione di progetti e iniziative nel settore degli scambi culturali.

Nella maggior parte degli stati membri dell’Unione Europea esistono già da diversi anni strutture di questo genere (come per esempio, il Conseil de Jeunesse in Francia), solitamente attive in ambito locale (cittadino, o provinciale) a cui corrisponde un livello federativo di ambito regionale e/o nazionale.
A seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, le politiche giovanili sono entrate nella potestà esclusiva delle Regioni, che disciplinano, come ha fatto la Regione Lazio, le modalità e gli strumenti atti a favorire la partecipazione dei giovani alle comunità locali.

 

PRESIDENTE BEATRICE VALENTINI

VICE PRESIDENTE LEONARDO TORTORA

 

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ultimo aggiornamento di Giovedì 12 Dicembre 2019 21:41
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